I vincoli normativi del welfare aziendale, i limiti e le modalità di fruizione sono sanciti dalle seguenti norme in vigore:
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi definisce quali servizi di benefit aziendali non costituiscono reddito da lavoro dipendente.
Tali testi normativi in materia di welfare disciplinano il modo in cui i premi di produttività si traducono in benefici aziendali.
Gli atti dell’Agenzia delle Entrate forniscono interpretazioni e definiscono fedelmente le norme del TUIR e della Legge di Bilancio e Stabilità in tema di welfare aziendale.
Innalzamento a 1.000€ annui, per i genitori di figli a carico fino a 2.000€
Deducibile dal reddito d’impresa ma soggetto agli oneri contributivi
All’interno delle normative che disciplinano il welfare, gli articoli 51 e 100 del TUIR definiscono quali sono i servizi welfare che possono essere giuridicamente configurati come benefici aziendali ai fini fiscali e che, di conseguenza, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e presentano vantaggi rispetto alla fiscalità.
I benefici del welfare aziendale possono essere utilizzati oltre che dal dipendente anche dai suoi familiari. cfr. art. 12 del TUIR ovvero da:
Affinchè i familiari possano beneficiare di tali misure non rileva essere conviventi o fiscalmente a carico del lavoratore a cui è destinato il welfare.
In conclusione, il discrimine tra deducibilità totale o parziale delle spese da parte dell'azienda è la volontarietà o l'obbligatorietà nell'erogazione dei Flexible benefit.
I servizi di welfare non sono inoltre soggetti a tassazione ai fini Irpef, in quanto non entrano a far parte del reddito di lavoro su cui si calcola tale imposta.
Presupposto essenziale per la completa detassazione è l’erogazione dei benefit aziendali da parte del datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di lavoratori. Se, invece, i bonus e premi aziendali sono concessi ad personam o costituiscono vantaggi solo per alcuni lavoratori, tali misure costituiscono reddito per gli stessi e vengono assoggettati al regime di tassazione ordinario. Questo vale sia in caso di benefit welfare introdotti volontariamente dall’impresa, sia in caso di benefit negoziati, come per esempio la conversione del premio di risultato, o concordati tra l’azienda e i sindacati mediante contratto, accordo o regolamento aziendale.
La legge di Stabilità 2017 ha previsto che il cosiddetto Premio di Risultato (PDR) che già gode di un’aliquota IRPEF e addizionali agevolate del 10%, possa essere convertito nei beni e servizi Welfare elencati all’Art. 51 e all’art.100 del TUIR al verificarsi di determinate condizioni.
il dipendente deve aver conseguito nell’anno precedente una retribuzione non superiore a € 80.000;
l’importo massimo annuale di premi di risultato convertibile deve essere pari a 3.000 euro lordi e a 4000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro;
i criteri per definire il premio di risultato (incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione) devono essere misurabili, effettivamente realizzati e regolamentati da un contratto aziendale o territoriale.
In concreto tale possibilità consente al dipendente, anziché ricevere il premio di risultato in busta paga tassato al 10%, di usufruire della cifra intera esentasse da spendere in beni e servizi di welfare aziendale, aumentando così il proprio potere d’acquisto. La Legge di Stabilità 2017 ha previsto i premi di risultato anche per il settore pubblico, oltre che per quello privato.
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Con un recente interpello l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per i lavoratori in smart working si applica la tassazione agevolata prevista per i buoni pasto sia cartacei che elettronici (interpello numero 956-2631/2020 Direzione Regionale del Lazio).